Statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO I
Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro non riconosciuta denominata “Ice Emotion Associazione Sportiva Dilettantistica” per brevità denominata anche “Ice Emotion ASD”. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione ha sede in Via Campiglio n. 105 – Oggiona con Santo Stefano (VA). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 3 – Finalità e attività

L’Associazione ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica così come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 36/2021 e prevedendo la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive relative a danza sportiva, ginnastica, sport a rotelle e sport su ghiaccio, in particolare le discipline al pattinaggio di figura nonché tutte le discipline sportive associate a tali sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno inserite successivamente nel Registro CONI nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro. A tal fine l’associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali rivolte a soggetti normodotati o diversamente abili. L’Associazione intende altresì provvedere all’assistenza continua dei propri associati attraverso l’impiego di amatori sportivi, istruttori, tecnici e personale qualificato. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:
– organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere sociale, locale, regionale, nazionale o internazionale relativi alle discipline sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;
– organizzare o partecipare a stage, corsi di formazione, corsi didattici, corsi sportivi e formativi, incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive praticate che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
– l’Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di immobile e di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
– organizzare iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze sportive, di conoscenza e di ricreazione dei propri soci e dei tesserati;
– porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, nonché la gestione di un punto ristoro qualificato come circolo privato riservato a soci e tesserati, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti comunali in vigore in materia.

ART. 4 – Affiliazioni

L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Sport su Ghiaccio, Federazione Italiana Sport Rotellistici ed alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle FSN e/o EPS stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 5 – Funzionamento

L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 6 – Principio di non discriminazione.

L’Associazione si ispira al principio di non discriminazione, i Soci si astengono da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

TITOLO II
Soci
ART. 7 – Categorie di Soci

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e dei suoi organi.
Sono previste tre categorie di soci:
 ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportiva amatoriale;
 atleti: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportiva agonistica;
 simpatizzanti: sono coloro che credono nelle attività svolte dalla nostra associazione ma che, per i motivi più disparati, non praticano attività sportiva.
Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive di proprietà o in possesso dell’ASD. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione del socio.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

ART. 8 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all’Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l’aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull’accettazione delle domande presentate.
La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l’aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall’esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l’Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell’associato minorenne.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre la quota associativa è intrasmissibile.

ART. 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell’Ente. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’associato dovranno essere presentate all’Organo Direttivo per iscritto.
L’esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:
1. non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attivita sportive o del rapporto Associativo; 4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali;
5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o aver commesso frodi nell’amministrazione o nella tenuta dei conti; 6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all’associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
7. sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale.
Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato tramite raccomandata inviata presso la sede dell’Associazione. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.
Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.
La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione

ART. 10 – Diritti e doveri degli Associati

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
Ai sensi dell’art. 148, comma 8, DPR 917/86, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Gli Associati hanno diritto a:
a) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
b) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
c) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
d) frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
e) dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati a:
a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) versare la quota associativa ed i contributi associativi;
c) svolgere le attività preventivamente concordate;
d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
e) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
L’associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.

Titolo III
Organi dell’Associazione
ART. 11 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:
– Assemblea dei Soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente e Vice Presidente
– Tesoriere
– Segretario
Sono inoltre organi dell’Associazione, se nominati dall’Assemblea dei Soci:
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Collegio dei Probiviri

ART. 12 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.
L’Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza.

ART. 13 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
 nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 approvare il rendiconto economico consuntivo;
 deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 deliberare la variazione di sede legale;
 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:
 deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

ART. 14 – Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.
Le delibere dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, purchè sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi espressi in Assemblea. L’Associazione dovrà trasmettere al CONI il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro delle Società Sportive; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o dalla metà più uno degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dell’Assemblea Straordinaria

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i propri Associati; al suo interno nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere, quando la funzione non sia svolta dal Segretario, in occasione della sua prima riunione. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell’Organo assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti il Consiglio Direttivo in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia un soggetto che risulti il primo dei non eletti in occasione delle precedenti elezioni e durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Nel caso invece il numero dei Consiglieri in carica sia di almeno tre membri il Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea Soci, può proseguire il proprio mandato senza la necessità di ricostituire il numero dei propri componenti precedenti la causa di decadenza del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari o decaduti poiché i componenti il Consiglio Direttivo non saranno al di sotto del minimo di tre membri.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione tramite raccomandata a mano controfirmata dal Segretario e/o dal Presidente per ricevuta o raccomandata a/r inviata presso la sede legale dell’Ente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti .
Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca o anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all’ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui il Presidente rimanga inerte per oltre sette giorni, ogni membro del Consiglio Direttivo può effettuare la convocazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione nonché il rendiconto consuntivo; redige i verbali in cui si determina l’importo delle quote sociali nonché il contributo per la partecipazione a corsi e/o lezioni, stabilisce l’autorizzazione ai rimborsi spesa in occasione di trasferte determinandone i massimali, delibera l’erogazione di compensi di qualunque natura a tecnici, istruttori, atleti, personale sportivo in genere ed eventuale personale amministrativo/gestionale e così via. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive nell’arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 16 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione dello stesso ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente ed al Vice Presidente spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all’Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale tra cui rientra la possibilità di operare indipendentemente e con pieni poteri sul conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.
Il Vice Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione dello stesso, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

ART. 17 – Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci riunita in assemblea ordinaria o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell’Associazione.

ART. 18 – Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci riunita in assemblea ordinaria o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 19 – Collegio dei Probiviri

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dei soci nominerà il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, scelti tra i soci dell’Associazione. Esso elegge al suo interno un Presidente, che convoca le riunioni e stabilisce l’ordine del giorno e le modalità operative. Tale Organo è in completa autonomia ed indipendenza rispetto al Consiglio Direttivo e non deve essere da questo influenzato o condizionato nel suo funzionamento.
Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo in carica. L’accettazione della carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica Sociale.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle violazioni dal parte degli associati, delle norme del presente Statuto e di altre azioni ritenute disdicievoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dal rapporto associativo.
Il Collegio delibera, su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno cinque soci, il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei segueni provvedimenti:
 censura scritta;
 sospensione temporanea;
 esclusione o radiazione.
La decisione adottata è depositata presso il Consiglio Direttivo e comunicata agli interessati dal Presidente entro i successivi quindici giorni.

ART. 20 – Collegio dei Revisori

Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dei soci nominerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno o da tre membri effettivi i quali durano in carica finché vige il Consiglio Direttivo in carica.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza; loro compito è il controllo della correttezza della gestione contabile dell’Associazione. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. L’accettazione della carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica Sociale.

TITOLO IV
Risorse economiche – funzionamento – disposizioni finali
ART. 21 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote e contributi dei soci e dei tesserati;
– donazioni o lasciti testamentari;
– eventuali proventi di altre attività promosse dalla Associazione;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
– contributi di privati;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
– eventuali sovvenzioni derivanti dall’adesione a confederazioni, enti e organismi
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Gli associati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo relative alle attività sportive svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestione sostenuti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

ART. 22 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il rendiconto economico consuntivo sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.

ART. 23 – Intrasmissibilità della quota o contributo Associativo

La quota o contributo associativo non è rivalutabile o rimborsabile; la quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

ART. 24 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento, la fusione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del Giorno. L’Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’Assemblea Straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti e la presenza, in proprio o con delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci regolarmente iscritti a libro soci.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad un’Associazione o ad una FSN o EPS con finalità analoghe e che svolga analoga attività sportiva o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere obbligatorio vincolante della Direzione Generale del Terzo Settore o altro organo dello Stato che dovesse sostituirlo in tale funzione.

ART. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.

Oggiona con Santo Stefano, 25 luglio 2021